Il tecnico risponde
FORUM
In questo spazio troverete i contributi del nostro esperto che chiarirà questioni tecniche, aggiornerà su normative o innovazioni, con una speciale attenzione alla sostenibilità ecologica. Sarà possibile sottoporre richieste per approfondimenti o problematiche specifiche.
Il Grado IP 68 non significa da ESTERNO ma stagno alla polvere e protetto dalla sommersione, ma non
dai raggi UV, quindi potrebbe andare dentro un cassonetto (oppure un involucro in prodotti da
esterno) purché non siano apparecchi del settore LIGHTING (illuminazione o insegne). Si veda la
riposta precedente.
In caso di incendio o corto circuito nessuna assicurazione risponderà perché il componente è stato
impiegato per un uso diverso da quanto previsto da produttore (uso improprio). Che funzioni lo stesso
e che altri lo utilizzino non conta nulla. Nessuna assicurazione risponderà del danno causato, sia esso
incendio o altro.
Quindi un cassonetto marcato CE con un alimentatore LPV configura i reati – tutti del codice PENALE –
di:
• Art. 441 «Adulterazione di cose in danno alla salute pubblica».
Perché non ha separazione galvanica tra primario e secondario, quindi è pericoloso.
• Art. 515 «Frode in commercio»
Perché non è adatto alle insegne, secondo il foglio istruzioni.
• Art. 517 «Vendita di prodotto con segni mendaci».
Il cassonetto è marcato CE senza averne i requisiti, in quanto contiene un alimentatore NON adatto
al settore illuminazione / insegne in quanto non conforme alle norme della Direttiva EMC.
Nella vecchia legge 46/90 l’art. 6 ed il DPR 447 del 1991 avevano stabilito se e quando fosse
obbligatorio il progetto.
Il DM 37 del 2008 ha reso il progetto SEMPRE OBBLIGATORIO, differenziando solo chi deve firmare a
seconda dei casi.
Impianti soggetti al D.M. 37/08 (realizzati dal 27/03/2008)
Il D.M. 37/08 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Obbligo di progetto: il progetto è sempre obbligatorio. La differenza è che per alcuni casi può essere
firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, altrimenti dovrà essere redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
Edifici ad uso civile:
• Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW;
• Unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400
m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
• Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:
• Quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono
essere progettate anche le parti in bassa tensione, ossia con moduli a LED siano essi a 12 o
24 volt)
• Quando la superficie è maggiore di 200 m2;
• Quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6
kW.
• Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica, quali:
• Locali medici locali per i quali sussista pericolo d’esplosione;
• Locali a maggior rischio in caso d’incendio (Ma.R.C.I.).
Impianti elettronici:
• Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere progettati se soddisfano
almeno uno dei seguenti requisiti:
• Il volume dell’edificio supera i 200 m3;
• Per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza
contrattuale;
• Per le unità abitative quando superano i 400 m2;
• Per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando
superano i 200 m2 o i 6 kW di potenza impegnata (dell’impianto, non dell’insegna).
• Impianti di Rivelazione incendi:
Il progetto è obbligatorio quando gli impianti sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato
prevenzione incendi.
No, la LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 17/2000 (a cui rimanda la N. 31/2015), riporta, nell’Allegato
“A” (Criteri per l’applicazione della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.) che “I progettisti redigono e
sottoscrivono il progetto, conformemente ai presenti criteri, solo in quanto tecnici abilitati iscritti ad
ordini professionali, con curricula specifici; restano fatte salve le disposizioni della legge 46/90
[leggasi D.M. 37/08] per quanto attiene la progettazione delle insegne pubblicitarie.“
Quindi il DM 37/08 è tutt’ora vigente e la sua osservanza è ribadita dalla L.R. 31/15 della Lombardia,
pertanto, anche se non richiesta dal comune, il progetto deve essere firmato da un Professionista
iscritto ad albi o collegi professionali.
L’Art. 10. (Sanzioni) prevede:
1. I comuni provvedono a irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base
ai seguenti criteri:
a) Sanzione non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, a seconda del grado di
incompletezza dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna o dell’assenza dei dati da
rendere disponibili, in caso di inottemperanza, da parte dei gestori, alle disposizioni di cui all’articolo
8;
b) Sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro in caso di mancata, parziale o
tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 3. L’ammontare della
sanzione è raddoppiato, ove l’inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall’inquinamento
luminoso;
c) Sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in ragione della dimensione
dell’impianto, in caso di mancato rispetto del regolamento di cui all’articolo 4, comma 2, da parte di
progettisti, installatori o gestori. L’ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l’inadempienza si
verifichi in zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso.